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Assessorato al Turismo: nascono i distretti

Criteri, modalità e finalità per il riconoscimento: un’importante azione per l’organizzazione e la promozione del territorio

Balarm
La redazione
  • 12 gennaio 2010

Forse non tutti sanno che, di recente, sono stati istituiti i cosiddetti “Distretti Turistici”. Cosa rappresentano? Si tratta di nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo turistico, quindi uno strumento strategico per il rilancio del nostro territorio, che pone le condizioni per una relazione più efficiente tra soggetti privati e soggetti pubblici. A fissare i criteri e le modalità per il loro riconoscimento, l’assessore regionale al Turismo, Nino Strano, che a tal proposito afferma: «Si tratta di nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo comprendenti ambiti territoriali integrati, appartenenti anche a più province e che potranno essere promossi da enti pubblici, enti territoriali siciliani e anche soggetti privati». Con il riconoscimento dei Distretti, previsti dell’art.7 della legge regionale 15 settembre 2005, n°10, la Regione Siciliana intende promuovere nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo e il loro coordinamento con la programmazione regionale. Si tratta, quindi di un nuovo aspetto di politica economica di grande rilevanza non solo per il comparto specifico, ma anche per tutta l’economia locale.

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I Distretti Turistici sono caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e/o dell’artigianato locale. Si dà quindi vita ad un percorso di attrazione turistica non più casuale, ma organizzato e coerente. Elementi distintivi del Distretto Turistico sono il territorio, l’organizzazione a sistema degli operatori turistici pubblici e privati e i progetti di sviluppo turistico che verranno identificati nel programma dell’Assessorato. «Queste linee guida, appena completato l’iter di approvazione - dichiara Strano - permetteranno, la nascita dei primi distretti in Sicilia, che saranno certamente, quello del Sud-Est e quello di Taormina-Etna».

Nel dettaglio, le finalità dei Distretti Turistici, sono quelle comprese nel comma 3 dell’articolo 6 della legge 15 settembre 2005, n.10: sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; attuare interventi necessari alla qualificazione dell’offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi; istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti; sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici; promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero; promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture; individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, al fine della loro tutela e valorizzazione.

Importante sottolineare anche, che i Distretti Turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali siciliani e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici progetti. Inoltre, devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati sulla base di una capacità progettuale di fare sistema, al fine di giungere ad una offerta turistica integrata, valorizzando tutte le diverse caratteristiche di un territorio e le sue risorse. La natura giuridica del Distretto deve essere definita nell’atto costitutivo, avente forma scritta e data certa, e rimessa all’autonomia dei soggetti fra le modalità, comunque, previste dall’ordinamento vigente. Nell’atto costitutivo dovrà essere indicato in maniera univoca il soggetto rappresentante dei promotori del Distretto, che dovrà provvedere alle azioni di rappresentanza, iniziativa e coordinamento.

Possono essere riconosciuti come distretti turistici, ai sensi del 1° comma dell’art. 74 della L.R.14 maggio 2009, anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. I soggetti promotori possono far parte di un solo Distretto turistico territoriale, ad esclusione del caso in cui partecipino anche alla costituzione di un Distretto Tematico o viceversa. Con un preciso decreto l’Assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti stabilirà la misura e le modalità del finanziamento dei Distretti Turistici regolarmente riconosciuti. Il riconoscimento dei distretti turistici è condizione per l’attribuzione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 10/2005 e dagli artt. 5 e 6 della legge 29 marzo 2001, n.135; ai Distretti Turistici potranno essere destinati, ove ne ricorrano le condizioni, i co-finanziamenti previsti dalle linee d’intervento PO FESR 2007/2013. La scelta della forma associativa che dà luogo al distretto turistico è rimessa all’autonomia dei soggetti partecipanti. Il modello organizzativo deve essere però ispirato a criteri di snellezza operativa che garantisca la governance e il coordinamento degli interventi dei soggetti partecipanti.

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